Normative


AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA - Che cos'è

L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni.

Per godere dell’agevolazione per l’acquisto della "prima casa", l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato.

Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto.

Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.

Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
 

L’ACQUISTO CON I BENEFICI “PRIMA CASA”


Le imposte da pagare sono ridotte quando l’acquisto viene effettuato in presenza dei requisiti “prima casa”.

In generale, queste agevolazioni si applicano quando:
 

  • il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastale
  • il fabbricato si trova nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora
  • l’acquirente ha determinati requisiti.
     

LE IMPOSTE AGEVOLATE


Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:
 

  • se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva
  • imposta di registro proporzionale nella misura del 2%
  • imposta ipotecaria fissa di 50 euro
  • imposta catastale fissa di 50 euro
  • se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva
  • Iva ridotta al 4%
  • imposta di registro fissa di 200 euro
  • imposta ipotecaria fissa di 200 euro
  • imposta catastale fissa di 200 euro

     

ATTENZIONE

Sia quando si compra da un’impresa in esenzione dall’Iva sia quando si compra da un privato, l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere di importo inferiore a 1.000 euro. Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra quando è stato registrato il contratto preliminare.

 
 

LE IMPOSTE DOVUTE QUANDO SI ACQUISTA DA UN IMPRESA

Se il venditore è un’impresa, la regola generale è che la cessione è esente da Iva. In questo caso, quindi, l’acquirente dovrà pagare:
 

  • l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%
  • l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro
  • l’imposta catastale fissa di 50 euro.
     

QUANDO SULLE VENDITE È DOVUTA L’IVA

Come   già detto, la cessione di fabbricati a uso abitativo da parte delle imprese è, come regola generale, esente da Iva.

Tuttavia, l’imposta si applica:
 

  • alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare)
  • alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).

     

In questi casi, l’acquirente dovrà pagare:
 

  • l’Iva al 10% (per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”, ovvero l’Iva al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9
  • l’imposta di registro fissa di 200 euro
  • l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro
  • l’imposta catastale fissa di 200 euro.

     
     

CATEGORIA CATASTALE

Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
 

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazioni di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)
     

Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.


QUANDO SI HA GIA' UNA “PRIMA CASA”

Fino all’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, per poter richiedere le agevolazioni prima casa occorreva:
 

  • non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
  • non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa”.

     

E l’acquirente aveva l’obbligo di dichiarare tali condizioni nell’atto di compravendita.

Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

 L’estensione dell’agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (donazione e successione).
 

IL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”

Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

Il credito d’imposta spetta anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta.

Con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima casa”, il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto.

Il credito d’imposta non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:
 

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto
  • per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito • in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto
  • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602)

     

Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d’imposta per pagare l’imposta di registro dovuta per l’atto in cui lo stesso credito è maturato, potrà utilizzare l’importo residuo solo in diminuzione dell’Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.

La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.

Per fruire del credito d’imposta è necessario manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

In particolare, l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.

Occorrerà, perciò:
 

  • indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa
  • dichiarare l’esistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dell’acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa
  • produrre le relative fatture, se è stata corrisposta l’Iva sull’immobile ceduto
  • indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile.

     
     

QUANDO NON SPETTA

Il credito d’imposta non spetta se:
 

  • sono stati persi i benefici “prima casa” in relazione al precedente acquisto
  • il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”
  • il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”
  • viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio

 

QUANDO SI PERDONO LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse e, di conseguenza, si dovranno versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse.

Questo può accadere se:
 

  • le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false
  • l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale. Il requisito del riacquisto non è soddisfatto quando si stipula, entro l’anno dalla vendita del primo immobile, soltanto un compromesso, poiché con questo tipo di contratto non si trasferisce il bene
  • non si sposta la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto
  • entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello già posseduto, acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
     

QUANDO SI CONSERVANO LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni non si perdono quando, entro un anno dalla vendita o dalla donazione:
 

  • il contribuente acquista un immobile situato in uno Stato estero, a condizione che esistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l’immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale
  • il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato (non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) da adibire ad abitazione principale. Non è necessario che il fabbricato sia ultimato. È sufficiente che lo stesso, entro l’anno, acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. Per evitare di incorrere nella decadenza, deve esistere, quindi, un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura
  • il contribuente costruisce un altro immobile a uso abitativo su un terreno di cui sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.
     

COME EVITARE LE SANZIONI (O PAGARLE IN MISURA RIDOTTA)

Sulla causa di decadenza dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
 

  • se non è ancora trascorso il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che non può rispettare l’impegno assunto ha la possibilità di revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile e di chiedere la riliquidazione dell’imposta. Per fare questo, deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato. L’ufficio riliquida l’atto di compravendita e notifica avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto. Non applicherà, invece, la sanzione del 30%, in quanto, entro il termine di 18 mesi dalla data dell’atto, non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione

 

  • se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 18 mesi senza trasferire la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”. Il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, se non gli è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. Deve però presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto, con cui dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. L’ufficio riliquida l’atto registrato e notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta.


Invece, sul caso del contribuente che vende l’abitazione acquistata con i benefici “prima casa”, prima che sia decorso il termine di 5 anni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni:
 

  • se, prima che sia trascorso un anno dalla rivendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni, il contribuente manifesta l’intenzione di non voler acquistare un’altra abitazione, può chiedere, presentando un’istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto, la riliquidazione dell’imposta. In questo modo, non scatta alcuna sanzione: il contribuente pagherà la differenza tra l’imposta versata al momento dell’acquisto e quella dovuta, oltre agli interessi

 

  • se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 12 mesi, senza acquistare un nuovo immobile o comunicare all’ufficio dell’Agenzia l’intenzione di non voler più fruire dell’agevolazione, si verifica la decadenza dai benefici “prima casa” goduti. In questo caso, se non gli è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento, può comunque avvalersi del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione delle sanzioni.

 

QUALI CONTROLLI EFFETTUA L’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE COMPRAVENDITE EFFETTUATE CON L’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”?

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate controllano gli atti per i quali è stata richiesta l’applicazione dei benefici “prima casa” per verificare la presenza di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge. Per effettuare questo controllo, gli 27 aprile 201 7 uffici devono rispettare precise scadenze.

In particolare, la verifica va fatta, entro i seguenti termini:
 

  • tre anni dalla data di registrazione dell’atto
  • tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dell’acquirente per il trasferimento della residenza nel comune dove si trova l’immobile
  • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della casa in precedenza comprata con i benefici.
     

In mancanza dei requisiti, gli uffici revocano l’agevolazione, recuperando le imposte dovute nella misura ordinaria e applicando la sanzione del 30% sulla differenza.

 
LE TASSE SULL'ACQUISTO DELLA SECONDA CASA

QUANDO SI ACQUISTA LA SECONDA CASA DA UN'IMPRESA

 

  •     L’acquisto di una seconda casa è esente da IVA
  •     L’imposta di registro è fissata in misura del 9%
  •     L’imposta catastale ha un valore fisso di 50 Euro
  •     L’imposta ipotecaria ha un valore fisso di 50 Euro


Attenzione! Esistono due eccezioni:

…se acquisti la seconda casa da un’impresa di costruzione entro 5 anni dalla fine della costruzione il venditore può scegliere di applicare l’IVA.

…se acquisti una “casa popolare”, ovvero un alloggio sociale, il venditore può sottoporre la transazione ad IVA.

In questi casi, si applicano due diverse aliquote IVA, definite in base alla tipologia dell’immobile:
 

  • per gli immobili nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 si applica un’aliquota IVA del 22%
  • per le seconde case in tutte le altre categorie: l’aliquota IVA è fissata al 10%


In ogni caso, sia l’imposta di registro, che l’imposta ipotecaria e catastale avranno un importo di 200 Euro – per un totale di 600 Euro.

Quali Transazioni Sono Veramente Esenti da IVA?

Tutte le transazioni che non coinvolgono né imprese di costruzione che hanno ultimato o ristrutturato un immobile, né alloggi sociali non sono soggette al pagamento dell’IVA. Ad esempio, l’acquisto della seconda casa è esente da IVA se:
 

  • acquisti un appartamento, che uno studio legale usava come ufficio
  • acquisti un appartamento da un’azienda, che in precedenza aveva adibito l’immobile ad uso foresteria;
  • acquisti la tua seconda casa da qualsiasi altra azienda, indipendentemente dalla sua forma (s.n.c., s.r.l. S.P.A) a patto che l’azienda non si occupi di costruzioni

 

LE TASSE SULL’ACQUISTO DELLA SECONDA CASA DA UN PRIVATO

Le tasse sull’acquisto della seconda casa da un privato – ovvero da qualsiasi persona fisica – sono le seguenti:
 

  • imposta di registro proporzionale, in misura del 9%
  • imposta ipotecaria fissa, pari a 50 Euro
  • imposta catastale fissa, pari a 50 Euro
     

IL SISTEMA DEL PREZZO VALORE

Il sistema del prezzo-valore ti permette di calcolare la base imponibile, e quindi le tasse sulla seconda casa, in base al valore catastale dell’immobile, anziché al prezzo pattuito nell’atto di compravendita. Questa modalità di calcolo della base imponibile si applica solo:
 

  • alle vendite non soggette ad IVA,
  • agli immobili destinati ad uso abitativo

     

Inoltre, quando ti recherai dal notaio per stipulare l’atto d’acquisto, dovrai richiedere esplicitamente di usare questo sistema per il calcolo della base imponibile. Questa è l’unica occasione in cui potrai richiedere l’adozione del prezzo-valore. Se non effettui questa richiesta al tuo notaio, la base imponibile delle tasse verrà calcolata sul prezzo della seconda casa.
 

COME SI CALCOLA IL VALORE CATASTALE?

Calcolare il valore catastale è semplice. Se stai acquistando una seconda casa, dovrai moltiplicare la rendita catastale, rivalutata del 5%, per il coefficiente 120. Applicherai l’imposta di registro del 9% al risultato.

Facciamo un esempio, per farti capire quale è il risparmio che puoi ottenere.

Hai acquistato una casa con una rendita catastale di 1.000 Euro, pagandola 200.000 Euro.

Se applichi la regola del prezzo-valore, la base imponibile è

1000 * 1,05 * 120 = 126.000 Euro

L’imposta di registro del 9% è pari a 11.340 Euro

Se non applichi la regola del prezzo-valore, l’imposta di registro si calcola sul valore di 200.000 Euro, quindi pagheresti 18.000 Euro. Un risparmio di 6.660 Euro non è da trascurare.


Il sistema del prezzo-valore conviene anche per i seguenti motivi:

 

  • l’Agenzia delle Entrate non accerterà il valore di compravendita dell’immobile ai fini dell’imposta di registro
  • potrai godere di una riduzione del 30% sugli oneri da corrispondere al notaio

 

QUANDO E COME SI PAGANO LE TASSE SULL'ACQUISTO DELLA SECONDA CASA?

L’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale vanno pagate al momento della registrazione dell’atto di compravendita. Sono versate dal notaio che stila l’atto. La parcella del notaio costituisce un costo diverso dalle tasse per l’acquisto della seconda casa.

Ricorda Che:

Se acquisti una seconda casa, in ogni caso nel rogito dovrai inserire un’autocertificazione che indica:

  • le modalità di pagamento del prezzo della casa
  • i dati di un eventuale agente di intermediazione. Se si tratta di una persona fisica, dovrai indicare la sua Partita IVA e codice fiscale, l’iscrizione presso la Camera di Commercio, ecc. Se invece si tratta di un’agenzia, dovrai indicare la ragione sociale, ed i dati del rappresentante legale
  • le spese per l’intermediazione
     

Ricordare questo particolare è importante poiché l’omissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può indurre una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 Euro.
 

LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

4 MARZO 2011. Entra in vigore la cedolare secca sugli affitti con due aliquote 20% per i canoni concordati e 23% per i canoni liberi; esegutiva a partire dal mese di gennaio 2011, prevede il pagamento di un acconto 85% per il 2011 e il 95% dal 2012

La cedolare secca andrà a sostituire anche l'imposta di registro sul contratto di affitto. I cittadini potranno sempre però scegliere di mantenere l'attuale regolamenazione sulla tassazione degli affitti ( ovvero portare l'affitto in dichiarazione dei redditti quindi in accumulo con gli altri redditi )

Se si opta per la cedolare secca dunque avremo:
 

  • 20% per gli affitti a canone concordato*
  • 23% affitti a canone libero
     

*canone concordato. Il canone viene stabilito utilizzando il calcolo fornito dal Comune dove si trova l'immobile. Rispetto al canone normale ci sono due differenze:

  a) la durata 3 anni + 2 anni di rinnovo ( invece dei 4 + 4 per i contratti a canone libero )

  b) delle agevolazioni fiscali per i proprietari:

  1) l'imponibile irpef (la parte del canone, cioè, che va dichiarata sul 730 o sull'unico) è del 59,5%, anziché l'85% ordinario

  2) l'imposta di registrazione (che proprietario e inquilino devono di norma pagare metà per uno) è dell'1,4% annuo sul valore del canone, anziché del      2%

  3) inoltre  i comuni possono stabilire aliquote più basse per l'ici o maggiori detrazioni.

per gli inquilini di basso reddito, inoltre, sono stabilite detrazioni fiscali sulla dichiarazione dei redditi rispettivamente di 495,80 euro (se il reddito complessivo che non supera euro 15.493,71), e di euro 247,90 (se il reddito complessivo giunge fino a 30.987,41 euro)
 

IL MUTUO


Riuscire a farsi finanziare ottenendo la giusta considerazione da una banca non è semplice ne scontato.
Un elemento di grande opportunità è rappresentato dalla forbice tasso fisso/variabile che si è fortemente contratta, portando molte famiglie a optare per la scelta più tranquilla, rappresentata dalla stabilità e della certezza della rata, con tassi medi nell’ordine del 3% contro un variabile che mediamente si attesta sul 1,5%. Non è facile però addentrarsi nel mondo dei mutui per trovare l’offerta e la tipologia più adatta alle nostre esigenze. Ognuno deve prima comprendere cosa può chiedere, come farlo e a chi rivolgersi per avere la migliore prospettiva di successo. Il mio consiglio, che oggi è ancora più attuale vista la crisi economica in corso, è di preparasi bene pianificando con attenzione la richiesta. Non è concesso sbagliare l’approccio, perché in caso di diniego infatti rimane una traccia negativa (nella banche dati di settore) che difficilmente riusciremo a cancellare e che inficerà ogni altra vostra richiesta di finanziamento.
Grazie al buon rapporto anche personale, instaurato con i vari istituti di credito, otterrete il giusto consiglio e tutte le informazioni necessarie.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI MUTUO

  • i dati anagrafici del richiedente o dei richiedenti il finanziamento;
  • la residenza;
  • l'attuale abitazione: se in affitto, in proprietà o se presso terzi;
  • la composizione del nucleo familiare;
  • le persone a carico;
  • l'occupazione attuale: se dipendente o lavoratore autonomo;
  • l'anzianità di servizio o di lavoro autonomo;
  • il settore lavorativo/produttivo;
  • se lavoratore dipendente: l'indicazione del datore di lavoro;
  • la qualifica;
  • il reddito netto mensile;
  • il reddito netto annuale;
  • copia del compromesso/proposta d’acquisto